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Produzione Musicale e Diritto d’Autore: un excursus legislativo

Lo scorso Lunedì 13 Maggio si è tenuto il penultimo degli incontri seminariali di Colloquia 2024, dal titolo “Produzione musicale e diritto d’autore“. A presentare l’interessante appuntamento, presso l’aula di Musicologia della Sapienza, è stata Ilaria Narici, già Direttrice Scientifica della Fondazione Rossini di Pesaro e Direttrice dell‘edizione critica delle Opere di Gioacchino Rossini, tra le quali ultimamente si sta occupando di una riedizione del Maometto secondo.

La conferenza si è svolta all’insegna di un’analisi d’ambito legislativo sul tema del diritto d’autore e come esso si applica al contesto dei prodotti operistici: 3 gli elementi fondamentali quando si parla di questo tema, ovvero la proprietà intellettuale, l’opera dell’ingegno e la tutela di quest’ultima.

Il primo dei testi giuridici analizzati da Narici è la Convenzione di Berna, datata 1886 (ma più volte rivista e modificata nei suoi articoli). Si tratta di un testo molto importante, poiché per la prima volta viene riconosciuto reciprocamente fra gli stati europei membri della Convenzione il diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche, stabilendone una durata di 50 anni post mortem auctoris (anch’esso poi prolungato nella sua durata), alla fine dei quali l’opera diviene di pubblico dominio.

Per quanto concerne la specificità del caso italiano, la Legge N.633 del 1941 fa rientrare il diritto d’autore tra i principi Costituzionali, stabilendo inoltre una differenza sostanziale tra diritti di tipo personale – legati a questioni morali come la rivendicazione di paternità e la possibilità di rimuovere l’opera dal mercato ove la volontà dell’autore non sia rispettata – e di tipo patrimoniale ed economico.

Ilaria Narici si è poi soffermata su un esempio, quello della prima edizione critica del Barbiere di Siviglia, che ha dato il via ad un’ampia riflessione sul tema del diritto d’autore nel binomio tra originalità dell’opera e autorialità da parte dei curatori della ristrutturazione di un’opera. Emerge da quest’ampia riflessione come alcuni casi specifici, come il sopracitato esempio del Barbiere di Siviglia curato da Alberto Zedda, possano far nascere un diritto connesso. Nello specifico, in caso di Quid novi (un elemento di novità degno di nota) legato all’opera, l’editore ed il curatore hanno un diritto autoriale esclusivo per 20 anni dopo la pubblicazione.

In ultima istanza si è discusso di un tema caldo, quello dell’Intelligenza Artificiale generativa connesso al diritto d’autore. In questo caso la normativa vigente è l’European Union Artificial Intelligence Act, la quale stabilisce che esclusivamente una persona fisica possa avvalersi del titolo di autore e, conseguentemente, rivendicarne i diritti annessi. E per quanto riguarda il data mining di testi legati alle opere d’autore? L’articolo 4 Comma 3 della Direttiva UE spiega come i titolari dei diritti possono espressamente riservare l’utilizzo delle opere e altri materiali protetti, impedendo quindi la possibilità di estrazione di dati.

 

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