Il Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI), in attuazione della Convenzione sottoscritta il 07/01/2025, per la realizzazione del
progetto: “Capacity building della Formazione superiore italiana (Università, Istituzioni dell’Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica e Scuole Superiori di Mediazione Linguistica) per
l’accoglienza e integrazione dei migranti nella formazione di III grado”, Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione, FAMI 2021-2027, mette a disposizione di studenti universitari titolari di protezione
internazionale, 100 Borse di studio.
Fino al 3 marzo 2025 è possibile candidarsi al bando per le 100 borse di studio MUR-CRUI per titolari di protezione internazionale iscritti ad un Ateneo italiano nell’a.a. 2024/25.
Per poter accedere, sono necessari specifici requisiti: 1) Essere titolari di protezione internazionale ottenuta in Italia, afferente alle tipologie di status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione temporanea per cittadini ucraini. 2) Essere iscritti per la prima volta ad un corso universitario in Italia senza avere iscrizioni precedenti a corsi erogati da università italiane al di fuori del corso con il quale si concorre.
Le domande:
Per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico sono
necessari, la dichiarazione di valore in loco o l’attestazione del CIMEA sul diploma
di scuola superiore.
Per coloro che invece abbiano già completato un corso di laurea triennale in Italia (anche se hanno usufruito nel 2023/24 di borsa di studio erogata dal Ministero dell’Interno) e che si iscrivano nell’a.a. 2024/25 al 1° o 2° anno di un corso di laurea magistrale, si suggerisce di richiedere l’attestazione del CIMEA, rilasciata gratuitamente ai titolari di protezione internazionale: https://www.cimea.it/pagina-riconoscimento-titoli-rifugiati
Costituzione: In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. La Protezione Internazionale è invece riconducibile ad una particolare condizione dello straniero che verrebbe impedito nell’esercizio della sua libertà nel suo territorio ( per diverse motivazioni: politiche, religiose, di razza) e che presente sul Territorio Italiano può aver riconosciuta la libertà di esercitare delle attività, come in questo caso, la possibilità di studiare. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Normativa:
DPR 12 gennaio 2015, n. 21/Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. entrata in vigore 20/3/15